- Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” e dal Regolamento d’istituto sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
- Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato così come previsto dall’art. 11 comma 1 del Lgs. 59/04 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione) che recita: “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.”
- Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro Elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato all’orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo punto 9, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
Simulazione sul monte ore annuale per tutte le classi di scuola sec. di I grado:
30 ore settimanali X 33 settimane = 990 ore annuali
¾ di 990 ore = 743 ore totali necessarie per essere scrutinati 990 – 743 = 247 ore, la soglia da non superare fatte salve le deroghe.
Per l’indirizzo musicale attuali classi seconde e terze:
- ore settimanali X 33 settimane = 1056 ore annuali
¾ di 1056 ore = 792 ore totali necessarie per essere scrutinati
Per l’indirizzo musicale attuali classi prime
- ore settimanali X 33 settimane = 1089 ore annuali
¾ di 1089 ore = 817 ore totali necessarie per essere scrutinati 4) Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive: entrate in ritardo dopo 15’ dall’inizio della I ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari,
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti);
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
5) Non sono computate come ore di assenza:
- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.
- Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009). I docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmetteranno alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.
- La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutta la documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe o all’ufficio alunni al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. I documenti, una volta protocollati, verranno inseriti nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla ‘Privacy’ applicata nell’istituto.
Spetta al singolo consiglio di classe la valutazione della fondatezza di assenze non continuative, ma ripetute da parte degli studenti, dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili, a gravi motivi familiari ma che presentano ricadute negative sulla frequenza del singolo allievo alle lezioni curricolari.
- Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.
- Le tipologie di assenza ammesse alla deroga, così come deliberato nella seduta del collegio dei docenti del giorno 24 ottobre 2023, riguardano:
- Gravi motivi di salute, purché certificati da struttura competente (struttura ospedaliera, medico specialista, Servizi Sociali o psicologo che ha cura dello studente) attestanti la patologia e tale da impedire la regolare frequenza;
- Terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate;
- Ricoveri ospedalieri;
- Cure domiciliari continuate;
- Assenze per covid purchè certificate da ASL o pediatra;
- Gravi motivi personali e/o di famiglia (della più stretta cerchia di familiari: genitori, facenti le veci, fratelli e/o sorelle) certificati o comprovate fragilità familiari;
- Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (compresi studenti che hanno contratti di lavoro di tipo sportivo professionistico) purché documentati dalla società sportiva di riferimento;
- Assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti);
- Assenze dovute a viaggi nel paese d’origine non spostabili al di fuori del calendario scolastico (per gli alunni stranieri);
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27/02/1987).
- Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Personale scolastico